a) dei canoni di leasing (fino all’importo di 8mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;
b) dei canoni di leasing (fino all’importo di 4mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 10mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
Secondo lo studio del Notariato, se, nel corso del contratto di leasing, si supera il limite di età di 35 anni e del limite di reddito di 55.000 euro, ciò non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Resta il dubbio se il requisito del reddito complessivo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d’imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure al reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in questione.
Fonte: Notariato.it
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