venerdì 10 luglio 2015

Il trasferimento immobiliare tra coniugi non si salva dalla revocatoria fallimentare


La Cassazione spiega come va compiuta la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio ai fini della legge fallimentare


Nel caso di trasferimenti immobiliari "sospetti" a nulla vale, infatti, la circostanza che il trasferimento "incriminato" sia stato effettuato dal marito alla moglie in occasione della crisi coniugale sfociata nella separazione consensuale.

Recentemente davanti al Tribunale di Reggio Calabria, un trasferimento a titolo gratuito effettuato dal marito alla moglie ed avente ad oggetto l’unico immobile di sua proprietà in occasione della loro separazione personale, sia in primo grado, sia avanti alla Corte d’Appello, è stato annullato. 
Nel ricorso per Cassazione la moglie contestava la natura gratuita del trasferimento a suo favore.
A suo dire, infatti, esso era stato effettuato al fine di estinguere ogni di lei pretesa patrimoniale avverso il marito nonché per esonerare lo stesso dalle spese di mantenimento della prole.

Per il S.C. le argomentazioni non reggono perché “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio ai fini dell'art. 64 legge fall. deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità”.

Arrivava così la conferma del verdetto di merito e, per l’effetto, dell’inefficacia del trasferimento immobiliare.

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