venerdì 15 gennaio 2016

È LEGITTIMO L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ BED&BREAKFAST IN CONDOMINIO?


All'interno del condominio convivono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini
e beni che invece sono comuni.

Ogni condomino ha quindi il diritto di utilizzare nel modo che ritiene migliore le unità
abitative di cui è proprietario esclusivo, secondo le regole che disciplinano la proprietà
privata.
Il suo diritto di proprietà è infatti un diritto esclusivo, pieno, indipendente e
imprescrittibile.Esso tuttavia incontra dei limiti pubblici e privati. In particolare la
giurisprudenza ha sempre discusso sui limiti di destinazione delle cose di proprietà
individuale nel regimecondominiale che possono essere formulati nel relativo
regolamento.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che, in tali ipotesi, il singolo condomino
non può adibire il proprio appartamento ad esempio ad un'attività commerciale se il
regolamento condominiale prevede che gli stessi possono essere destinati solamente
a civile abitazione. Questo è proprio quello che ha statuito la Corte di Cassazione con
la sentenza n. 109 del 07 gennaio 2016.


La Corte di Cassazione, nello specifico caso, ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività
di affittacamere era di per sé incompatibile con il regolamento condominiale che
prevedeva fossero destinati ad un uso ben preciso. Doveva dunque ritenersi vietata la
destinazione degli appartamenti ad uso di pubblici uffici o ad attività alberghiera
consistente nella concessione in affitto delle relative camere. A detta degli ermellini,
infatti l'attività di affittacamere è del tutto equiparabile a quella alberghiera e pure a
quella di bed&breakfast. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema
Corte di censurare l’attività di affittacamere della Srl ritenendola dunque illegittima.

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