giovedì 8 settembre 2016

Recesso affitto, cosa deve fare l’inquilino

L’inquilino può recedere anticipatamente dall’affitto per gravi ragioni (cosiddetto recesso legale) ed eventuali condizioni consentite nel contratto di affitto (cosiddetto recesso convenzionale). In entrambi i casi, l’inquilino deve dare comunicazione della volontà di recesso al padrone di casa almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Lo dovrà fare per iscritto, preferibilmente con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.
La legge consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento quando ricorrono gravi motivi con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata. Sono da considerare gravi quei motivi che siano: estranei alla volontà dell’inquilino, imprevedibili e successivi alla al momento della firma del contratto, tali da rendere impossibile o gravosa la sua prosecuzione.
Grave motivo, ad esempio, è un trasferimento imprevisto del lavoratore ad altra sede dell’azienda, posta in una località lontana; il trasferimento non doveva essere prevedibile al momento della firma della locazione. E’ considerato grave motivo, inoltre, una sopravvenuta malattia invalidante che non consenta all’inquilino di fare le scale in un palazzo con le barriere architettoniche o la presenza in alcuni ambienti dell’appartamento locato di vistosi fenomeni di umidità e di condensa, tali da compromettere la salubrità dell’immobile.
E’ considerato anche un grave motivo la rumorosità dell’immobile, dovuta a impianti condominiali divenuti obsoleti (il rumore non doveva essere già percepibile al momento della stipula del contratto, come nel caso di ascensore condominiale vicino alla camera da letto) o al cane del vicino che abbaia continuamente.
Le parti possono inserire nel contratto clausole che consentono al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ulteriori motivi rispetto a quelli “gravi” previsti dalla legge, purché ne dia preavviso al locatore con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Le parti possono prevedere che il recesso venga comunicato: in una forma diversa rispetto alla raccomandata (ad esempio il telegramma o la notifica a mezzo ufficiale giudiziario) purché idonea ad attestare l’avvenuta ricezione da parte del locatore; con un termine di preavviso maggiore o inferiore a sei mesi.

(Idealista.it)

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