lunedì 25 maggio 2015

Locazione di immobili commerciali: no a tassazione se morosità è accertata

Anche in assenza della convalida di sfratto, i canoni per “affitti” commerciali non devono essere dichiarati: è sufficiente una decisione giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore (C.T.P. di Bergamo, n. 516/14).
Con una breve motivazione, i giudici lombardi – in tema di esclusione, o meno, circa l’assoggettabilità ad Irpef per i canoni locatizi commerciali non riscossi – hanno stabilito che è necessario “estendere analogicamente”, anche per i contratti ad uso non abitativo, “l’esclusione dalla tassazione, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore”.

Il processo e la decisione
La questione fiscale nasceva dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, a fronte del quale l’A.F. accertava la mancata dichiarazione – da parte del contribuente – del reddito “costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale”, riguardante l’anno di imposta 2008.
Nella propria tesi, il ricorrente difendeva la scelta di non aver indicato nella dichiarazione tale reddito, giacché era intervenuto il fallimento del conduttore.
Di contro, l’Ufficio evidenziava che l’art. 26 Tuir, stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione e, in particolare, solo i canoni dei fondi ad uso abitativo non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (in questo caso del tutto assente).
In breve, come anticipato, la Commissione adita ha illustrato il seguente principio: “la norma che esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti non ha natura eccezionale”, dunque siffatto meccanismo deve operare anche per le altre tipologie di locazioni.
In buona sostanza, “solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 Cost. (principio della capacità contributiva)”.
Non solo: secondo i citati giudici, “l’ammissione al passivo del fallimento del conduttore […] deve ritenersi equipollente alla convalida di sfratto come provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento” del conduttore.

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