giovedì 11 febbraio 2016

AGEVOLAZIONE IRPEF PRIMA CASA ED ALTRI IMMOBILI: L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI È PRONUNCIATA


Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia sull’agevolazione 1° casa, sulla nuova detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA e sul bonus arredi.

Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stato introdotto un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione prima casa. In particolare, cosi come ha confermato l‘Agenzia delle Entrate è stata ampliata la possibilità per chi voglia acquistare un immobile destinato ad abitazione principale di accedere a tale agevolazione fiscale. E necessario vendere la vecchia casa prima di comprarne una nuova o entro l’anno dall’acquisto della successiva. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale credito d’imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. Il bonus 1° casa spetta inoltre anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile a IVA nonché nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con donazione o successione). Nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato deve sempre risultare l’impegno della vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro l’anno. Il credito d’imposta è stato riconosciuto però solo per quegli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016.



Detrazione Irpef del 50% dell'IVA
L’agenzia delle Entrate ha fornito anche alcuni chiarimenti su un'altra misura introdotta dalla Stabilità 2016. Ovvero la possibilità di detrarre dall’IRPEF una percentuale dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto (effettuato entro il 2016) di un'abitazione residenziale, di classe energetica A o B e ceduta dalle imprese costruttrici.Tale detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta sull’importo dell'acquisto è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi. E’ necessario in ogni caso che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. L’agenzia fiscale ha precisato che deve trattarsi dell’acquisto di immobili nuovi venduti dalle imprese costruttrici degli stessi immobili. La detrazione Irpef è riconosciuta anche se l’impresa costruttrice cedente abbia prima concesso in locazione l’immobile acquistato. La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all’IVA anche dopo i 5 anni dalla fine dei lavori.

Detrazioni sui canoni di locazione e bonus mobili
L’Agenzia delle Entrate ha risposto anche ai quesiti in materia di altre agevolazioni Irpef sugli immobili. In particolare l’Agenzia fiscale ha chiarito che nel caso di studenti fiscalmente a carico dei genitori la detrazione prevista per i canoni di locazione sostenuti per tali studenti fuori sede deve essere calcolata su di un importo massimo di 2.633 euro da ripartire tra entrambi i genitori. Per quanto riguarda il bonus arredi,l’Agenzia ha precisato che la detrazione sugli arredi si applica alle spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2016, quella sulle ristrutturazioni edilizie alle spese sostenute dal 26.12. 2012 al 31.12.2016. Riguardo al regime della cedolare secca esso è consentito solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative. L’ambito applicativo della cedolare secca è stato poi esteso anche ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie. E’ inoltre stata stabilita una riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota applicata ai contratti a canone concordato, i quali sono stati stipulati nei Comuni sia in stato di emergenza sia ad alta tensione abitativa sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.

Fonte: immobiliare.it


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