giovedì 14 maggio 2015

Come sospendere le rate dei mutui

Sono pronte le regole per la nuova moratoria sui mutui, per gli anni 2015-2017, come indicato dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246). Ma ci vorranno ancora fino a due mesi di tempo prima che si aprano le pratiche. Abi e associazioni dei consumatori (anche se non hanno firmato tutte le sigle coinvolte) hanno definito il funzionamento di questa nuova misura, che in sostanza diventerà lo strumento complementare al Fondo di solidarietà già in vigore dal 2013, gestito da ministero dell'Economia e Consap, nato con lo stesso scopo, cioè permettere la sospensione delle rate per chi si trovi in difficoltà. Un Fondo che ha già ricevuto circa 23mila richieste.

La differenza principale è che il Fondo ministeriale è concesso solo a chi ha perso definitivamente il lavoro e permette di sospendere tutta la rata fino a 18 mesi. La nuova moratoria allarga la platea dei beneficiari, ma limita a 12 mesi il periodo massimo. Il testo specifica che, comunque, il Fondo di garanzia resta la strada preferenziale da percorrere e che saranno ammessi a questo secondo percorso solo coloro i quali non hanno i requisiti per rientrare nel primo caso. Ecco come funziona nel dettaglio.

I titolari di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (è esclusa quindi la seconda casa) potranno sospendere per un massimo di 12 mesi, e per una sola volta, la quota capitale delle rate mensili di pagamento, continuando a pagare quella interessi. Questo non comporta commissioni né interessi di mora. Alla scadenza del periodo, l'ammortamento riprende con il conseguente allungamento della durata del mutuo.

Si può accedere nel caso di perdita del posto di lavoro, morte o infortunio grave, o anche soltanto se si è verificata una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a causa
della crisi, per almeno 30 giorni consecutivi (vale anche per coloro ai quali il datore di lavoro abbia chiesto l'ammissione ad ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità, o anche contratti di solidarietà). Tutte situazioni che, in sede di richiesta, andranno dimostrate con documenti forniti dall'impresa.

La richiesta va presentata direttamente alla banca, che si impegna a rispondere con un parere positivo o negativo entro 20 giorni lavorativi. C'è tempo fino al 31 dicembre 2017, dunque la misura avrà effetti anche nel corso del 2018. Questo è stato un punto controverso della trattativa tra Abi e Consumatori, perché alcune sigle avevano interpretato il dettato di legge (che dice genericamente «per gli anni dal 2015 al 2017») non soltanto come finestra temporale entro cui aderire, ma come la possibilità tout-court di sospendere la quota capitale delle rate per tre anni. Interpretazione mai presa in considerazione dall'Abi. Essendo una disposizione di legge è valida per tutti gli istituti di credito, non è un meccanismo volontario.

Chi in passato ha già goduto di un periodo di sospensione (tramite fondo di garanzia o altre iniziative Abi) ha poche chance di ottenerne un altro. Può accedere a questa moratoria solo se sono trascorsi almeno 24 mesi dall'avvio dell'istruttoria precedente e soltanto fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di stop delle rate. Sono esclusi anche i mutuatari che abbiano maturato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni, o quelli per cui sia già scattata la cosiddetta decadenza del beneficio del termine. Se il cliente ammesso alla moratoria è in ritardo di una, due o tre rate, queste faranno parte delle 12 totali per cui scatta la sospensione. Non sono ammessi anche coloro i quali abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura della perdita o riduzione del lavoro, a patto che questa copra l'ammontare delle rate oggetto di sospensione. E non ci sono spazi in tutti i casi in cui sia stata ormai decretata la risoluzione del contratto di mutuo o sia stata avviata una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

La sospensione può essere richiesta anche per i mutui oggetto di cartolarizzazione o di emissioni obbligazionarie garantite (legge n. 130/1999), per i mutui oggetto di operazioni di portabilità e per quelli accollati a seguito di un frazionamento. Inoltre, vale anche per il credito al consumo (prestiti personali o finalizzati, esclusi i prestiti revolving) solo, però, con durata superiore ai 24 mesi.

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